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Sentenza — n. 853/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal appeal due to statute of limitations while allowing civil restitution claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the appealed criminal judgment without remittal because the statute of limitations had expired for the alleged offense. While the court found the criminal charge time-barred, it acknowledged that the third ground of appeal regarding the conditions for suspended sentence was legally sound. Consequently, the decision confirmed the civil rulings on restitution while extinguishing the criminal liability through the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: When the statute of limitations expires for the criminal offense, the court must annul the judgment without remittal, confirming civil dispositions while extinguishing criminal liability.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal annulment suspended sentence conditions civil restitution claims Italian procedural code revoca della sospensione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 578 cod. proc. pen.
pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.;
art. 578 cod. proc. pen
pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCANITO CARMELA nato a TORRE DEL GRECO il 28/11/1978 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Accanito Carmela; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di operare un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi restitutori, è fondato, eccependo correttamente l'irritualità della statuizione che consente alternativamente di reputare satisfattiva, oltre alla rifusione del danno complessivo indicato in imputazione, anche la minor somma accettata dalla parte civile ad esclusiva discrezionalità di quest'ultima, così rimettendo alla potestà di un terzo privato (e interessato) l'esecuzione di una sanzione penale; che a fronte di tale contraddittorietà si impone l'annullamento della sentenza impugnata; considerato che, in data successiva alla pronuncia impugnata, risulta maturata la prescrizione, anche tenuto conto di tutte le sospensioni pur oggetto di censura da parte del ricorrente (pari a complessivi 299 giorni), a fronte di un reato commesso sino al 1° gennaio 2016; considerato, pertanto, che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 n