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Ordinanza — n. 852/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of procedural nullity exception regarding prosecutor conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant raised a procedural nullity argument too late in the proceedings. Although the defendant claimed the late transmission of the Prosecutor General's conclusions violated their right to defense, the Court ruled this exception was not raised until the cassation stage itself. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, failing to meet the strict timing requirements for such claims.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis cod. proc. pen.; Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.: A procedural violation affecting defense assistance constitutes an intermediate nullity deducible only in the first subsequent cartulary act; raising such an exception for the first time in a cassation appeal renders it inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity intermediate nullity late filing right to defense cassation inadmissibility cartulary act prosecutor conclusions abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 598-bis cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Castiello Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 598-bis cod.
Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
art. 598-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Castiello Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro
pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata - come nel caso di specie - per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv.
Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba
Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv.
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO LUIGI nato a ERCOLANO il 26/11/1970 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Castiello Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen. per la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore, è manifestamente infondato poiché prospetta - a sua volta tardivamente - la violazione di una norma processuale non relativa a nullità assoluta o inutilizzabilità patologica; che, infatti, secondo il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui nel giudizio di appello celebrato con le forme cartolari previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata - come nel caso di specie - per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv. 286350 - 01;

Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01); che, in ogni caso, il motivo risulterebbe comunque insuperabilmente generico, poiché l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C