Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for noise disturbance due to precluded merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for noise disturbance. The appellant argued he was asleep when the bell rang, but the appellate court had already addressed this factual defense. The Supreme Court rejected this as a precluded merit argument, finding the lower court's reasoning logical and consistent with procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on arguments already examined and decided by the court of first instance constitutes a precluded merit argument and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Monna Pasquale nato a TARANTO il 28/04/1974 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 8 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva ritenuto Pasquale Monna responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato non aveva udito il suono del campanello anche perché soffriva di sonnolenza; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTIST