Italian Court dismisses appeal against pardon revocation due to statutory requirements for new crimes within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the pardon revocation violated principles of offensiveness and reasonableness, citing his good behavior and the unification of certain crimes. The court rejected these claims, ruling that the revocation was mandatory by law upon the irrevocable conviction of a new crime committed within five years of the pardon's entry into force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1, lett. a) della legge n. 241/2006; Art. 17, comma 2, lett. a) della legge n. 241/2006: The revocation of a pardon is mandatory by law when a new crime is committed within five years of the pardon's entry into force, rendering appeals based on general principles of offensiveness or the offender's conduct inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aspes Michele nato a BUSTO ARSIZIO il 05/06/1972 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha revocato l’indulto applicato nei confronti di Michele Aspes per le condanne a lui inflitte con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato fino alla misura di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto dei principi di offensività e di ragionevolezza, del comportamento corretto del condannato lontano da circuiti devianti da molti anni e del fatto che alcuni reati per i quali vi era stata condanna rientrava tra quelli unificati per la continuazione; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell’indulto deriva ex lege dall’accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame e non specificamente contestato dal ricorrente; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente