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Ordinanza — n. 747/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order for immediate trial as interlocutory and non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it targeted an interlocutory order regarding the immediate trial procedure. The GIP's order merely reactivated the effects of the immediate trial decree, which remains valid since the abbreviated trial request was never admitted. The court ruled that such endo-procedural decisions are non-reviewable and lack consequences affecting the defendant's eventual conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The interlocutory orders implementing the immediate trial procedure are non-reviewable and non-appealable as they lack independent legal consequences regarding the defendant's conviction.

Parole chiave

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immediate trial procedure interlocutory order reviewability GIP immediate trial decree non-reviewable procedural acts Cassation inadmissibility decisioni incidentali violazione delle norme procedurali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vicol Ciprian nato a Null (MOLDAVIA) il 05/04/1999 avverso l'ordinanza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato proposta da Ciprian Vicol a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a suo carico e ha rimesso le parti dinanzi al giudice per il dibattimento già indicato nel decreto di giudizio immediato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento interlocutorio, che non contiene statuizioni suscettibili di stabilizzarsi; che l’ordinanza impugnata si limita a riattualizzare gli effetti del decreto di giudizio immediato mai revocato, nonostante la fissazione dell’udienza, che aveva come oggetto l’esame della richiesta di giudizio abbreviato; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il decreto di giudizio immediato perde effetto solo a a seguito del provvedimento di ammissione del rito abbreviato, provvedimento che nel procedimento in esame non è intervenuto; che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato» (Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986 – 01) e che tale principio vale per ogni altro provvedimento funzionale ad attuare quella decisione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIO