Italian court dismisses appeal claiming habitual offense exception due to lack of evidence for prior similar crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued the sentence was invalid due to a lack of motivation regarding the 'habitual offender' exception, which would exempt him from punishment. The court rejected this claim, noting the lower court correctly identified five prior convictions for tax evasion and two for the specific charged offenses, establishing the necessary habitual conduct pattern.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011; Art. 131bis cod. pen.: The habitual offender exception requires proof of prior crimes of the same kind with common objective characteristics, which was established here by the five prior tax evasion convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Purello Antonino nato a MARSALA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Antonino Purello era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lsg. n. 159/2011, commesso in Marsala il 09/11/2021;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Palermo nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata in realtà evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l’imputato è gravato da cinque precedenti penali per evasione e due per violazioni delle medesime norme oggetto di contestazione in questo giudizio; che «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione)» (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pres