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Ordinanza — n. 745/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against early release denial due to serious disciplinary misconduct and poor attitude.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Elton Shehi's request for early release. The Tribunal of Surveillance found Shehi's behavior, including violent altercations and property damage, demonstrated a lack of adherence to the re-education program. Consequently, the court ruled that the original decision was legally sound and ordered Shehi to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a surveillance tribunal's refusal of early release is inadmissible when the tribunal's assessment of the prisoner's disciplinary record and attitude is reasoned and consistent with the re-education objectives.

Parole chiave

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early release denial disciplinary misconduct re-education program surveillance tribunal inadmissible appeal prisoner conduct procedural costs liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Shehi Elton nato a null (ALBANIA) il 21/03/1975 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da Elton Shehi per il periodo espiato dal 14/01/2021 al 14/01/2022;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista di una lite con un altro detenuto presso il campo di calcio il 05/02/2021, di un danneggiamento il 09/09/2020 e di un’altra violenta lite in cucina con un altro detenuto il 18/11/2021 e formulando una complessiva valutazione dei suoi atteggiamenti come arroganti sia nei confronti degli altri detenuti sia nei confronti della polizia penitenziaria; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente G