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Ordinanza — n. 744/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expulsion order opposition due to lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision rejecting an opposition to an expulsion order, arguing that procedural rules regarding the five-day filing deadline were violated. The court ruled that oppositions to expulsion orders follow general appeal rules, allowing arguments to be submitted after the initial declaration as long as they meet formal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 5: Oppositions to expulsion orders are subject to general appeal rules, permitting the formulation of supporting arguments subsequent to the declaration provided they adhere to prescribed terms and forms.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order opposition procedural admissibility Italian criminal procedure extracommitary expulsion court costs and fines divieto di espulsione dei cittadini inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 5

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hizi Moez nato a null (TUNISIA) il 03/05/1979 avverso il decreto del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 31 maggio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità l’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, proposta da Moez Hizi per difetto dei motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. perché è stata fissata udienza e non si è consentito all’opponente cinque giorni prima di depositare i motivi; che la deduzione è manifestamente infondata, poiché «l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Rv. 280987 – 01);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presid