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Ordinanza — n. 743/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a registered defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted it without a registered defense lawyer. The material fact is that the appeal and the original judgment were both dated after August 4, 2017, when legislation removed the right of defendants to file appeals personally. The court ruled that under the new Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a lawyer from the special register to avoid automatic inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense lawyer registration requirement Law 103/2017 criminal reform special roll of the Court de plano inadmissibility declaration deposito tardivo inoltro di querela penale azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sanna Stefano nato a CAGLIARI il 11/02/1974 avverso il provvedimento del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Stefano Sanna il 12 agosto 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presid