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Ordinanza — n. 740/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against probation supervision order reclassified as opposition due to procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal as an opposition proceeding because the lower court issued the probation supervision order without the required formalities. The appellant argued the reasoning was illogical for failing to evaluate justifications for violations, but the Court held that the correct remedy was an opposition before the same tribunal under specific procedural rules. Consequently, the case was remitted to the Naples probation tribunal to handle the opposition rather than dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; When a probation supervision order is issued without formalities, the cassation appeal must be reclassified as an opposition to preserve the right of appeal, and the case is remitted to the competent tribunal.

Parole chiave

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probation supervision order procedural formalities reclassification of appeal principle of conservation supervision tribunal allontanamento nonostante motivi di salute disdetta in periodo di prova revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod.
Art. 666, cod. proc. pen.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
(espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1- bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin
Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021
267643; di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'angelo Umberto nato a NAPOLI il 30/08/1963 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata dal 15/01/2019 in poi la misura dell’affidamento in prova nei confronti di Umberto D’Angelo, ritenendo che l’esperimento riabilitativo fosse fallito a partire dalla commissione della prima di due violazioni accertate a suo carico (allontanamento dal Comune di Napoli e frequentazioni con persone pregiudicate);

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perché si era limitata a recepire la segnalazione delle formali violazioni, senza valutare le giustificazioni addotte e la loro concreta incidenza sulle finalità di risocializzazione; che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1- bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 - 01).

Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estens