Italian Court dismisses appeal against criminal penalty continuation ruling as inadmissible due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Milan Tribunal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding the continuity of crimes, but the court found no specific evidence supporting a single criminal intent for all acts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal alleging erroneous application of the continuity rule or lack of motivation is inadmissible if the censure is generic and fails to demonstrate specific evidence of a unified criminal intent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gnaccarini Matteo nato a VIMERCATE il 05/04/1991 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 26 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto in favore di Matteo Gnaccarini il vincolo della continuazione tra il reato sub 1) e 2) dell’istanza e ha determinato la pena complessiva in un anno e due mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa; ha riconosciuto altresì il vincolo della continuazione tra il reato sub 6) e 7) dell’istanza e ha determinato la pena complessiva in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa; ha respinto nel resto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti reati contro il patrimonio, si connotavano per diverse modalità di articolazione del raggiro nel caso di truffa e di condotte radicalmente differenti nel caso dell’appropriazione indebita e nelle ricettazioni; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e tra quelli avvinti in due diversi disegni criminosi; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte; che manifestamente inammissibili, perché generiche, sono le censure riguardo la determinazione degli aumenti di pena che sono stati in tutta evidenza proporzionalmente correlati in misura mite a quelle inflitte con la sanzione base nei rispettivi processi di cognizione;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA