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Ordinanza — n. 735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to incorrect calculation of the 45-day filing deadline under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued the deadline began upon notification to counsel, but the court ruled it started from the expiration of the 90-day period for depositing the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1 lett. c), Art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.: The time limit for filing a cassation appeal expires 45 days after the deadline for depositing the judgment's reasoning, not after notification to counsel, if the reasoning is not deposited within the statutory period.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline criminal procedure code timely filing judgment deposit procedural inadmissibility court costs misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza è stata emessa il 21/10/2022 con motivazione riservata in novanta giorni e depositata nei termini il 13/01/2023; che il termine per la presentazione del ricorso per cassazione, pari a 45 giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1 lett.
Art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza è stata emessa il 21/10/2022 con motivazione riservata in novanta giorni e depositata nei termini il 13/01/2023; che il termine per la presentazione del ricorso per cassazione, pari a 45 giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANI ANTONIO VALERIO nato a ANDRIA il 28/08/1985 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 24/06/2019 che aveva ritenuto Antonio Valerio Cristiani responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza è stata emessa il 21/10/2022 con motivazione riservata in novanta giorni e depositata nei termini il 13/01/2023; che il termine per la presentazione del ricorso per cassazione, pari a 45 giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., è scaduto il 05/03/2023; che il ricorso è stato presentato ben oltre il termine sopra indicato sull’assunto che la decorrenza dovesse calcolarsi dalla notifica della sentenza al difensore eseguita alla data del 23/11/2023; che invece, ai sensi dell’art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., la decorrenza va calcolata dalla data di scadenza del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, se il deposito non è avvenuto oltre quel termine; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA MONIC