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Ordinanza — n. 734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against social service placement denial due to lack of continuous availability proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant social service placement to the convicted defendant. The defendant argued that providing a friend's contact details constituted sufficient proof of an insertion environment, but the court rejected this. The court ruled that continuous availability is a strict prerequisite for evaluating compliance with alternative measures, and the defendant failed to demonstrate actual residence or a stable environment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato per valutare l'osservanza delle prescrizioni, rendendo insufficienti mere indicazioni di contatti informali senza prova di effettiva residenza o ambiente di inserimento.

Parole chiave

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social service placement continuous availability requirement alternative detention measures inadmissible appeal insertion environment proof dipendenza dall'assistenza sociale aiuti a carattere sociale alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 05/04/2004 avverso il decreto del 05/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 5 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da Modou Fall, per manifesta infondatezza essendo priva dell’indicazione di un’effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il condannato aveva indicato il nome di un amico che poteva ospitarlo e aveva anche fornito il suo numero di telefono;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l’ordinanza in realtà si basa sulla verifica della continua irreperibilità del condannato, attestata dal verbale di vane ricerche del 15/05/2023, richiamato nel provvedimento; che «L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Rv. 276191 – 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTIST