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Ordinanza — n. 732/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; defendant failed to prove residence change invalidated immediate execution of residence order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating a residence order. The defendant argued that he was still within the timeframe to change his registered address, claiming the immediate execution of the order was improper. The court rejected this, ruling that the defendant was already residing at the location where the order was served and thus immediately bound by its obligations.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal challenging the immediate execution of a residence order is inadmissible if the appellant fails to prove they were not yet subject to the order's obligations at the time of service.

Parole chiave

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residence order execution criminal appeal inadmissibility immediate enforceability residence change timing procedural preclusion d.lgs 159/2011 codice di procedura penale diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA SALVATORE RICCARDO nato a PALERMO il 01/02/1992 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto Salvatore Riccardo Ventimiglia responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato era ancora nei termini per indicare la propria dimora; quindi non poteva integrare l’illecito il fatto che non era stato trovato nell’abitazione in cui aveva la residenza anagrafica, quando ancora non si era stabilito l’assetto delle prescrizione da osservare; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che il dato certo è che egli al momento della notifica dimorava ed era residente nel luogo in cui era stato ricercato per consegnargli il provvedimento applicativo, per sua natura immeditatamente esecutivo e al quale pertanto egli da subito doveva ritenersi sottoposto, e che nelle more del decorso del termine per effettuare le comunicazioni prescritte egli doveva osservare gli obblighi a lui imposti avendo a riferimento quel luogo; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBAT