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Ordinanza — n. 731/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special power of attorney for the convicted defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked a special power of attorney from the convicted defendant, Muhammad Ali. The lower court had rejected Ali's request to rescind his final conviction for aggravated facilitation of illegal entry, sentencing him to six years in prison and a fine. The court ruled that under Article 629bis of the Code of Criminal Procedure, such a request requires the defendant's explicit authorization, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 629bis c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: A request for rescission of a final judgment is inadmissible if filed by a defense lawyer without a special power of attorney from the convicted person, as the law requires the defendant's direct authorization for this specific remedy.

Parole chiave

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rescission of judgment special power of attorney legitimacy of appeal convicted defendant rights Criminal Procedure Code alleggerimento della pena remissione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629bis c.p.p.
Rilevato che il ricorso non è corredato da procura speciale del condannato; Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod.
Art. 640 c.p.p.
pen., è stato affermato il principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 629bis cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso non è corredato da procura speciale del condannato; Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod.
art. 640 cod. proc. pen
pen., è stato affermato il principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020
in tema di revisione, che prevede la procura speciale come condizione di legittimazione (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv.
Sez. 7, n. 29392 del 24/05/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MUHAMMAD nato il 28/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di rescissione presentata nell’interesse di Muhammad Ali con riguardo alla sentenza del Tribunale di Trieste in data 03/03/2022, irrevocabile dal 16/07/2022, che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e di euro 780.000,00 di multa per reati di favoreggiamento aggravato dell’ingresso clandestino;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso non è corredato da procura speciale del condannato; Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., è stato affermato il principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede la procura speciale come condizione di legittimazione (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; nonché da ultimo sez. 7, n. 29392 del 24/05/2024, n.m.); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVA