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Ordinanza — n. 728/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding 30-day deadline for revocation of alternative measures. The court holds the deadline only affects suspension, not revocation validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its manifest unfoundedness. The appellant challenged a lower court's revocation of alternative measures, arguing the tribunal failed to decide within the mandatory thirty-day period. The court ruled that such a delay only renders the prior suspension ineffective, having no impact on the revocation itself since no procedural sanctions exist for this specific omission.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; The thirty-day deadline for adopting a decision on the revocation of alternative measures only affects the validity of the prior suspension, not the revocation itself, as no procedural sanctions are provided for this specific omission.

Parole chiave

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alternative measures revocation thirty day deadline procedural sanctions manifest unfoundedness Italian criminal procedure sicurezza sociale dei lavoratori migranti rischio migratorio minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309-01
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19809/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26936/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Minguzzi Michel nato a FORLI' il 25/05/1978 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il giudice a quo si è attenuto all’esatto principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto per l’adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa, precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (da ultimo, Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309-01); che il ricorrente non apporti argomentazioni utili alla rimeditazione di siffatto consolidato indirizzo ermeneutico;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 728/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI