Suspension of sentence revoked due to failure to demolish building; appeal declared inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the conditional suspension of sentence was properly revoked for failing to demolish the building within the statutory deadline. The appellant argued for technical difficulties and potential nullity of the original judgment, but the Court held these issues must be raised in cognizione. Consequently, the court ruled that the suspension clause was valid and the revocation was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 169 c.p.; Art. 169-bis c.p.: The conditional suspension of sentence is revoked upon failure to fulfill the obligation to demolish the building; appeals against such revocation are inadmissible if the underlying nullity or technical difficulties were not raised in the execution proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19802/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26845/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ruggiero Grazia nata a SAN VALENTINO TORIO il 03/03/1953 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di Nocera inferiore Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che la sospensione condizionale della pena è stata ineccepibilmente revocata dal giudice dell’esecuzione, a seguito del mancato adempimento, nei termini previsti, dell’obbligo di demolizione del manufatto oggetto del reato edilizio; che le censure mosse avverso tale decisione sono tutte manifestamente infondate; che l’eventuale nullità della sentenza di condanna, contenente l’ordine di demolizione al cui adempimento la sospensione condizionale era subordinata, avrebbe dovuto essere fatta valere, semmai, in cognizione; che la clausola di sospensione condizionale, in tali termini congegnata, era perfettamente legittima, nell’an e nel quomodo, decorrendo chiaramente il termine di adempimento, espressamente sancito, dalla irrevocabilità della pronuncia di condanna;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 727/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che, quanto al sequestro in atto, l’interessata ben avrebbe potuto rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all’Autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso all’ordine di demolizione (sul punto, Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018, Santarpia, Rv. 274672-01). che eventuali difficoltà tecniche, altrimenti preclusive dell’adempimento, avrebbero dovuto essere, esse stesse, tempestivamente rappresentate al giudice dell’esecuzione, come non avvenuto; che nessuna istruttoria di ordine tecnico era pertanto necessaria nel procedimento esecutivo odierno;
Considerato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI