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Ordinanza — n. 723/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to address preclusive rejection of prior request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to address the preclusive ground raised by the trial judge. The lower court had rejected the prisoner's request to substitute life imprisonment with thirty years of fixed-term imprisonment, noting it was a mere repetition of previously dismissed requests. The Supreme Court ruled that since the appeal ignored this preclusive bar, it could not proceed to examine the merits of the substitution request.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to address the preclusive grounds raised by the lower court, thereby rendering the appeal devoid of any merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal preclusive ground repetition of request substitution of sentence life imprisonment fixed term procedural bar sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19787/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26726/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cotena Salvatore nato a NAPOLI il 04/07/1958 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che l’istanza del condannato, volta alla sostituzione dell’ergastolo con la reclusione nella misura di anni trenta, è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione perché meramente reiterativa di altre già in precedenza respinte; che il ricorso torna sul merito della questione ma non si confronta minimamente con tale rilievo, dall’evidente carattere preclusivo; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 723/2025 Roma, lì, 08/01/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI