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Ordinanza — n. 722/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for special surveillance violation due to general intent and habitual behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued a lack of specific criminal intent and claimed necessity, but the court found general intent sufficient given the unexplained absence from the residence. Furthermore, the court rejected the defense of non-punishability based on habit, noting the defendant had committed multiple similar offenses.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 131-bis cod. pen.: For the crime of violating special surveillance obligations, general intent suffices, and habitual behavior is established by multiple offenses regardless of internal structuring.

Parole chiave

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special surveillance obligations general criminal intent habitual criminal behavior non-punishability defense state of necessity penal liability appeal inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19785/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26694/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tondo Luca nato a TARANTO il 10/05/1995 avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;

Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159, cit., è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che la sentenza impugnata si è strettamente attenuta a tale principio, e da essa si evince che Tondo era assente dalla propria abitazione in orario in cui era obbligato a permanervi, senza che fosse emersa alcuna plausibile e documentata ragione, sicché il primo motivo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 722/2025 Roma, lì, 08/01/2025 di ricorso, incentrato sul preteso difetto dell’elemento psicologico del reato e su un asserito stato di necessità, risulta manifestamente infondato; che, quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla base della riscontrata abitualità di comportamenti delittuosi della stessa indole, contestata con argomenti giuridicamente fallaci (i comportamenti in questione sono abituali, infatti, quando l’autore, antecedentemente o successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame, indipendentemente dalla strutturazione internamente abituale di ciascuno di essi:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI