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Ordinanza — n. 721/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 721/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a registered defense lawyer. The court noted that the law requires such appeals to be signed by a qualified attorney, citing specific procedural articles and prior case law. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation, and failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal defense lawyer special roll inadmissible de plano court costs procedural requirement Cassa delle ammende difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19780/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26596/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Filipi Janaq nato in ALBANIA il 23/03/1982 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 721/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI