Italian Supreme Court dismisses appeal as it targets sentencing rather than excluded grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a sentencing decision rather than the specific grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Gerundo Giada, sought to overturn the application of the penalty imposed by the Rome Court of First Instance, but the court noted that her arguments did not fall within the narrow exceptions listed in Article 448, such as errors in the expression of the accused's will or legal qualification. Consequently, the court rejected the request without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they address specific statutory grounds like errors in the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, or erroneous legal qualification.
Parole chiave
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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19766/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26458/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gerundo Giada nata a ROMA il 10/06/1989 avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 717/2025 Roma, lì, 08/01/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI