Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional release denial for mafia collaborator due to insufficient evidence of remorse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant conditional release to a mafia collaborator. The applicant argued for immediate release based on his cooperation, but the court emphasized that remorse cannot be presumed solely from collaboration. The decision required concrete evidence demonstrating a reasonable probability of genuine repentance, which was deemed absent given the gravity of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-novies d.l. n. 8 del 1991; The court established that remorse for a collaborator of justice requires specific positive evidence beyond mere cooperation, as it must be proportionate to the severity of the crimes and the requested benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19764/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26423/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferraiuolo Maurizio nato a NAPOLI il 08/05/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Ritenuto che il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, svolge – con riferimento alla mancata concessione della liberazione condizionale in deroga, in favore di collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991 – ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata motivato con estesi e argomentati riferimenti all’insufficienza di risultanze trattamentali attestanti il conseguito «ravvedimento»;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 716/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che quest’ultimo è un requisito legale imprescindibile, che non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata; esso, infatti, richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza; che il ravvedimento va in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penal-penitenziari (su di esso v.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889-01), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794-01); che, su tali premesse, impeccabile appare l’ordinanza impugnata che, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall’entità delle condanne, e in linea con il parere espresso dalla Direzione nazionale antimafia, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia concessa dall’ordinamento in sede di esecuzione penale, Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI