Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of recidivism prognosis and irrelevant grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on the minor nature of the weapon carrying offense and requested conditional suspension. The court rejected these arguments because the first two grounds were not part of the appellate review, and the third was dismissed due to the impossibility of formulating the necessary prognosis of non-recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 3, legge n. 110/1975; Art. 131-bis c.p.: An appeal regarding the denial of conditional suspension is inadmissible if the court cannot formulate the necessary prognosis of non-recidivism, and arguments concerning the minor nature of the conduct that were not raised in the appeal are irrelevant.
Parole chiave
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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19757/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 26269/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talini Riccardo nato a TORINO il 17/01/1998 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che, prosciogliendo l’imputato da altre accuse, lascia ferma la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975 esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sollevano temi (la particolare tenuità della condotta di porto ingiustificato di arma impropria, ex art. 131-bis cod. pen., o la sua lieve entità, ex terzo comma dell’art. 4, legge n. 110, cit.) che non formavano oggetto dei motivi di appello; che, quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego della sospensione condizionale, la relativa valutazione appare all’evidenza sorretta da adeguata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 715/2025 Roma, lì, 08/01/2025 motivazione in ordine all’impossibilità della formulazione della necessaria prognosi di non recidiva;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI