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Ordinanza — n. 712/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 712/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19744/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25954/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scafuto Salvatore nato a AFRAGOLA il 30/03/1956 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 712/2025 — snpen · Corte di Cassazione: PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19744/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25954/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scafuto Salvatore nato a AFRAGOLA il 30/03/1956 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Parole chiave

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assistenza riabilitativa mantenimento della carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale capacità di subire la carcerazione cooperazione giudiziaria in materia penale misura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19744/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25954/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scafuto Salvatore nato a AFRAGOLA il 30/03/1956 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Ritenuto che il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, svolge – con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in deroga, in favore di collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991 – ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata motivato con concisi ma esaustivi riferimenti all’insufficienza di risultanze trattamentali attestanti il conseguito «ravvedimento»;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 712/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che quest’ultimo è un requisito legale imprescindibile, che non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata (che sono i profili su cui interloquisce la Direzione nazionale antimafia); esso, infatti, richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza; che il ravvedimento va in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penal-penitenziari (su di esso v.

Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889-01), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794-01); che, su tali premesse, impeccabile appare l’ordinanza impugnata che, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall’entità delle condanne, ha giudicato opportuno saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, e mediante la fruizione di permessi premio ulteriori, l’esistenza di un grado di ravvedimento realmente proporzionato alla misura richiesta;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI