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Ordinanza — n. 711/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, failing to specify evidentiary violations or legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of the right to proof and an inadequate legal evaluation, but the court found these arguments generic and lacking specific factual details. Consequently, the court rejected the claims because the appeal did not clearly identify the omitted facts or the precise legal reasons for their decisiveness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a supervision court order is inadmissible if the grounds are generic, failing to specify the omitted factual assessments or the precise legal reasons for their decisiveness.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Right to Proof Supervision Court Order Inadmissible Appeal Generic Grounds allontanamento nonostante motivi di salute assistenza riabilitativa revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Law n. 94 of 2009

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19743/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25953/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Libri Antonio nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1960 avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il suo primo motivo, in cui si deduce la violazione del diritto alla prova, appare generico, non individuando con la dovuta chiarezza e precisione i temi oggetto degli accertamenti di fatto in tesi pretermessi, né le ragioni della loro addotta decisività, né i mezzi istruttori pertinenti che si intendeva far assumere e l’illustrazione della loro rilevanza; che il secondo motivo di ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime differenziato di detenzione (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 711/2025 Roma, lì, 08/01/2025 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (essendo il clan di appartenenza, in cui egli ricopriva ruolo eminente, ancora operativo), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI