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Ordinanza — n. 710/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it fails to adequately challenge the court's assessment of continued criminal organization links.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the new arguments raised by the convicted individual. The court found the lower tribunal's decision sufficiently logical and well-founded in assessing the defendant's ongoing connections to an active criminal clan. Consequently, the court refused to examine the new grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order regarding the extension of a differentiated detention regime is inadmissible if it does not adequately correlate with and challenge the logical and balanced evaluation of the factual circumstances regarding continued links to organized crime.

Parole chiave

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criminal organization links differentiated detention regime surveillance court order inadmissible appeal new grounds preclusion periculosity assessment public security protection criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Law n. 94 of 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19741/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25918/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cesarano Gaetano nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1950 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; visti i motivi nuovi;

Ritenuto che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime differenziato di detenzione (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (essendo il clan di appartenenza, in cui egli ricopriva ruolo verticistico, ancora operativo), la sua conseguente pericolosità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 710/2025 Roma, lì, 08/01/2025 sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame dei motivi nuovi e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI