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Ordinanza — n. 708/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as drug offenses negate prior rehabilitation program participation under Italian parole law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of early release benefits. The appellant, Antonio Benvenuto, challenged a decision based on his prior convictions for drug trafficking and tax evasion, which the court found constituted serious violations. The court ruled that such offenses, capable of vanishing the appearance of rehabilitation, legally preclude the granting of the requested benefit despite the principle of fractional assessment.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 3, Ord. pen.; While the principle of fractional assessment allows for positive conduct in prior semesters, a violation capable of vanishing the appearance of rehabilitation, such as drug trafficking, negates the benefit and acts as an impediment to its future grant.

Parole chiave

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parole benefit revocation drug trafficking offense rehabilitation program fraud fractional assessment principle early release impediment appeal inadmissibility Italian penal code remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 3, Ord. pen.
in particolare, nella specie, la condanna per cessione di stupefacenti avvenuta il 23 luglio 2017, e quella per evasione del luglio 2020); trasgressioni che, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’art. 54 Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19732/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25844/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Benvenuto Antonio nato a CAVA DE' TIRRENI il 12/01/1966 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428-01), come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto nella specie; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 708/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato (v. in particolare, nella specie, la condanna per cessione di stupefacenti avvenuta il 23 luglio 2017, e quella per evasione del luglio 2020); trasgressioni che, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI