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Ordinanza — n. 707/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conspiracy, ruling prior affiliation insufficient for joint intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior affiliation to a drug trafficking organization and acting in its interest constituted a continuing joint crime. The court rejected this, holding that such affiliation alone does not prove the necessary joint criminal intent or planning required for a conspiracy charge.

Regesto Legislator

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Art. 265 c.p.; Art. 266 c.p.: Mere prior affiliation to an organized crime group and acting in its interest are insufficient to establish the joint criminal intent required for a continuing joint crime; the crime must have been planned in its essential lines at the moment the participant joined the group.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal conspiracy joint criminal intent organized crime affiliation continuing joint crime planning requirement inadmissible appeal joint intent partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 265 c.p.
Art. 266 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 3960 del 15/10/1997, Tagliamento, Rv. 208833-01
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19729/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25834/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bongiorno Fabio nato a CARINI il 22/07/1976 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Palermo Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che un determinato delitto fine sia stato commesso da soggetto già affiliato ad un’organizzazione di narcotraffico, e sia stato commesso nell’interesse dell’organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione con il reato associativo, la quale presuppone che il delitto in questione sia stato programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 707/2025 Roma, lì, 08/01/2025 ingresso nel sodalizio (tra le molte, Sez. 6, n. 3960 del 15/10/1997, Tagliamento, Rv. 208833-01); circostanza dal ricorrente non puntualmente dedotta, né risultante;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI