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Ordinanza — n. 706/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 706/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19724/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25760/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Passalacqua Francesco Kevin nato a CATANZARO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 706/2025 — snpen · Corte di Cassazione: PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19724/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25760/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Passalacqua Francesco Kevin nato a CATANZARO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;

Parole chiave

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abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti altri reati sorpasso non consentito infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19724/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25760/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Passalacqua Francesco Kevin nato a CATANZARO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;

Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159, cit., è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01), non essendo invece necessario il riscontro della finalità ulteriore di ostacolare i controlli o eludere le decisioni dell’Autorità giudiziaria; che la sentenza impugnata si è strettamente attenuta a tale principio, e da essa si evince che Passalacqua, fuori orario, non stazionava affatto nei pressi del cancello di ingresso della sua abitazione, ma camminava tranquillamente sulla pubblica via, consumando una CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 706/2025 Roma, lì, 08/01/2025 bevanda alcolica, sicché il primo motivo di ricorso, incentrato sul preteso difetto dell’elemento psicologico del reato, risulta manifestamente infondato; che il giudice a quo ha altresì congruamente argomentato – ai fini della recidiva reiterata, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250-01) – sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, mentre le attenuanti generiche sono già state riconosciute in rapporto di equivalenza, non ulteriormente rivedibile in mitius ex art. 69, ult. comma, cod. pen.; che sono pertanto manifestamente infondati anche i motivi secondo e terzo del ricorso;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI