Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural double jeopardy and unproven residence violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural double jeopardy and the effectiveness of a residence order. The court found the lower court correctly excluded the principle of *bis in idem* and noted that the appellant's claim of continuous residence was merely assertive and unproven. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; The court holds that an appeal based on procedural double jeopardy is inadmissible when the lower court correctly excluded the principle, and that assertions regarding the ineffectiveness of a residence order without proof fail to justify reopening the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19708/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25377/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Milo Costantino nato a ALGHERO il 02/09/1998 avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte d'appello di Milano Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il suo primo motivo appare manifestamente infondato, essendo il bis in idem processuale stato correttamente escluso dalla Corte di appello; che tale giudizio è ineccepibile, quanto alle plurime violazioni oggetto del procedimento penale odierno, in conseguenza del carattere meramente assertivo della deduzione di ininterrotta permanenza dell’imputato nel luogo dal quale si sarebbe dovuto allontanare, nonché, quanto al giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Milano 21 novembre 2022, altresì per il fatto che in quel procedimento si faceva questione dell’inottemperanza ad un distinto provvedimento questorile di allontanamento;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 704/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, dato che il foglio di via trasgredito individuava compiutamente il luogo di residenza ove l’imputato avrebbe dovuto fare ritorno, e nuovamente assertiva e indimostrata risulta l’obiezione circa il carattere ineffettivo di tale residenza; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI