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Ordinanza — n. 703/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding the unity of criminal design in association crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding that a subsequent violence private crime lacked a common intent with the association crime. The court ruled that the exclusion of the specific aggravating provision in the first instance logically excluded the necessary common intent, making the unity of criminal design established.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.; The exclusion of the aggravating provision for association crimes in the first instance logically excludes the unity of criminal design between the association and subsequent crimes, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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unity of criminal design association crimes common intent inadmissible appeal violence private crime aggravating provision logical exclusion individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
pen., in un contesto in cui non è neppure dimostrato l’imprescindibile e preliminare presupposto (v., da ultimo, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19706/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25323/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calvaruso Giuseppe nato a PALERMO il 31/12/1982 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 della Corte d'appello di Palermo Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, il giudice stesso ha plausibilmente derivato l’assenza del nesso di ideazione comune tra il reato associativo e quello successivo di violenza privata dall’intervenuta esclusione, in cognizione, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., in un contesto in cui non è neppure dimostrato l’imprescindibile e preliminare presupposto (v., da ultimo, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369-01) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 703/2025 Roma, lì, 08/01/2025 dell’effettiva programmazione del reato-fine già nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio criminale;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI