Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN ABDELFATTAH AHMED EID ASLAM nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a RAMADAN ABDELFATTAH AHMED EID ASLAM per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione false dichiarazioni senza giuramento ricorso per cassazione ricorso costituzionale all'estero legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN ABDELFATTAH AHMED EID ASLAM nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a RAMADAN ABDELFATTAH AHMED EID ASLAM per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che, in ogni caso, il secondo motivo di ricorso, con il quale si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos