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Ordinanza — n. 699/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 699/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI LUCIANO nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 03/06/1950 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a PERI LUCIANO per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Orlo al Serio il 18 novembre 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 699/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Orlo al Serio il 18 novembre 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi;

Parole chiave

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documenti d'identità uso di false generalità uso di un documento falso identità elettronica pseudonimo falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI LUCIANO nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 03/06/1950 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a PERI LUCIANO per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Orlo al Serio il 18 novembre 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 497-bis e 49 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato contestato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata e pag. 2 della sentenza di primo grado, in cui il Giudice ha ritenuto la falsità del documento non grossolana in quanto colta solo dagli occhi esperti degli addetti all'imbarco dello scalo aereo e degli operanti di Polizia Giudiziaria con il suffragio dell'analisi tecnica), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione ch quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel c:aso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato inesistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato avuto riguardo alle modalità della condotta ed al contesto complessivo di sua realizzazione, insistendo, peraltro, sull'imputato il divieto di espatrio); - che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato adeguato alla gravità della sua condotta e al suo profilo soggettivo, discostandosi, peraltro, di poco, la pena inflitta, dal minimo edittale della fattispecie contestata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili in presenza, invece, di precedenti penali in capo all'imputato); - che il quinto motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale - con la motivazione rassegnata alla pagina 5 della sentenza impugnata - fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295);

• - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 20