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Ordinanza — n. 696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The defendant challenged the sentence citing violations of procedural articles, but the court noted that appeals against plea agreements are strictly limited to issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the court rejected the appeal ex officio and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal procedural law Cassation appeal sentencing review prove fabbricate allegazioni fattuali non credibili accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BERTOLINA FABRIZIO, per i reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BERTOLINA FABRIZIO, per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824
(Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINA FABRIZIO nato a VALFURVA il 14/01/1959 avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BERTOLINA FABRIZIO, per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 493-ter cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci