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Ordinanza — n. 694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract and non-specific legal arguments lacking concrete factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Khyber Shah inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found his arguments were entirely abstract and devoid of any concrete connection to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the legal grounds failed to specify the exact errors in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are indeterminate, non-specific, and developed through purely abstract arguments lacking any concrete link to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility abstract legal arguments non-specific grounds Article 129 Code of Criminal Procedure procedural costs award falsità in documenti documenti attendibili soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
- che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
- che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHYBER SHAH nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a KHYBER SHAH per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 29 luglio 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente