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Ordinanza — n. 688/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against aggravated theft of electricity as inadmissible due to lack of specificity and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Biondo and Randazzo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged a lower court's conviction for aggravated theft of electricity, arguing errors in the application of necessity defenses and sentencing guidelines. The court rejected these claims, ruling that the appeals lacked specific legal arguments and that the lower court correctly applied established principles regarding energy theft and the limits of economic necessity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot challenge the discretionary evaluation of mitigating circumstances or the reasoning of the lower court unless there is clear arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specificity requirement appeals theft of electricity aggravated state of necessity defense discretionary sentencing review imputazione di furto crimine accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv.
Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016
Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIONDO VERONICA nato a PALERMO il 05/08/1997 RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BIONDO VERONICA e RANDAZZO STEFANO ANGELO hanno progosto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 1Q, ELIA 2024, che ha confermato la condanna loro inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 23 maggio 2018); - che l'atto di impugnativa, sottoscritta dal loro comune difensore, consta di un solo motivo a più censure;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, nella parte in cui censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica loro ascritto, è privo di specificità, perché risulta meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che, anche tramite il congruo riferimento a peculiari elementi di fatto della fattispecie, ha dato conto di avere rettamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440;

Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438); - che il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640), come nel caso di specie, in cui le precarie condizioni economiche in cui versavano i componenti del nucleo familiare degli imputati non erano di per sé sufficienti ad attestarne una situazione oggettiva di pericolo imminente e transitorio di un danno grave alle loro persone, correlata alla mancanza dell'energia elettrica (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977) (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie, in cui la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato non esibisce profili di palese illogicità o di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come non si rivenissero in atti ulteriori elementi positivi da cui desumere l'applicabilità delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate); donde, tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co