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Sentenza — n. 687/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for theft due to victim's remission and defendant's acceptance extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled a second-instance conviction for theft without remitting the case for retrial. The defendant argued that the victim's remission of the complaint and his own acceptance of it, filed in December 2023, legally extinguished the offense. The court agreed, ruling that the crime was extinguished by remission under Article 624 of the Penal Code, thereby invalidating the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 340 c.p.p.: When a victim remits the complaint and the accused accepts it, the crime is extinguished, mandating the annulment of any resulting conviction without remittal.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime theft conviction annulled victim acceptance Italian criminal procedure domanda d'asilo di cittadino albanese azione revocatoria decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
ALFANO PAOLO, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata in data 16 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624 cod.
Art. 340 cod. proc. pen.
pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; -che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
art. 624 cod. pen
ALFANO PAOLO, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata in data 16 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; -che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFANO PAOLO nato a ERICE il 22/02/1998 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ALFANO PAOLO, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata in data 16 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. (fatto commesso in Buseto Palizzolo il 30 novembre 2017);

2. Con memoria in data 4 novembre 2024 il difensore del ricorrente ha evidenziato come, sebbene fossero intervenute nel corso del giudizio di appello remissione della querela da parte della persona offesa, Pellegrino Mariantonietta, e contestuale accettazione da parte dell'imputato e i relativi atti fossero stati tempestivamente depositati - sia in formato telematico, con deposito in data 27 dicembre 2023, sia in formato cartaceo in data 18 gennaio 2024 - in Cancelleria, la Corte di appello, ignorando peraltro le conclusioni in 15 aprile 2024, con le quali la difesa dell'imputato aveva insistito per la dichiarazione di estinzione del reato, aveva confermato la condanna dell'imputato medesimo 3.

Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al motivo di ricorso, perché correttamente evidenzia l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte dell'imputato, come, appunto, emergente dalla dichiarazione di remissione di querela del 27 dicembre 2023. Pertanto, in ragione della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, con accettazione della stessa da parte dell'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

4. Rilevato, perciò, che: - il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve, dunque, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; -che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensor