Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 686/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 686/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MELKI DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari - in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 56, 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest'ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MELKI DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari - in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 56, 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest'ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto recidiva nell'infrazione indagine per furto furto aggravato delitto violazione di domicilio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che MELKI DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari - in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 56, 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest'ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punto di determinazione dell'aumento applicato a titolo di continuazione (ex art. 81 cpv. cod. pen.) per il reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato, posto che la determinazione dell'aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 1641 del 29/10/1984, dep. 1985, Rv. 167950), di modo che ove la relativa motivazione dia conto del quantum di esso e succintamente delle ragioni atte a giustificarlo, come nel caso di specie (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata), non ne è consentito lo scrutinio in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Preside