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Ordinanza — n. 683/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IGNAZIO nato a CATANIA il 20/04/1954 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di DE LUCA IGNAZIO con la quale si era chiesta la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Catania, con la quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 L.47/1948; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 595 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 595 cod. pen. e 13 L.47/1948; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione petizione in giudizio censura formulata in modo carente diritto a un difensore censura costituzionale procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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artt. 595 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IGNAZIO nato a CATANIA il 20/04/1954 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di DE LUCA IGNAZIO con la quale si era chiesta la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Catania, con la quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 L.47/1948; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4