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Ordinanza — n. 680/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued the crime was extinguished by prescription, but the court found the appeal lacked specific grounds to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that general complaints about the motivation of the appellate judgment do not meet the strict requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against appellate judgments for peace court crimes cannot be filed on grounds of defective motivation, as such arguments must be raised before the appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defective motivation ground peace court crimes appellate judgment review prescription defense timing minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANI CLAUDIO nato a FRASCATI il 17/08/1971 avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; -`n i

RITENUTO IN FATTO

- che CIANI CLAUDIO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 15 aprile 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 612, c:omma 1, cod. pen. (fatto commesso in Frascati fino al 18 novembre 2016); - che, con memoria in data 22 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, comunque, per l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; - che, con memoria in data 18 novembre 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile, D'Agostini Francescantonio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, come da nota allegata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i proposti motivi, che denunciano violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio argonnentativo in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, in quanto affidati a deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome operata dai giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, sotto il profilo del loro travisamento, eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che i motivi medesimi sono, in ogni caso, generici per aspecificità, in quanto non si confrontano, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto contestato (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente dato conto delle ragioni per le quali non vi fosse dubbio che l'imputato fosse l'autore del reato e, dunque, colui che aveva pronunciato le minacce); - che l'inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione preclude il rilievo officioso della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, D'Agostini Francescantonio, nel presente giudizio, da liquidarsi in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere