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Ordinanza — n. 678/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed as inadmissible due to single ground and manifestly unfounded appeal against partial appellate reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Lucivero Stefania Antonella and Dragone Antonia inadmissible. The appellants challenged a partial appellate reform regarding sentencing for crimes under Articles 110, 624, and 625 of the Penal Code, arguing violations of Articles 69 and 625. The court rejected the appeal because it relied on a single ground and deemed the legal argument manifestly unfounded, noting that the appellate court properly maintained the original penalty while excluding an aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 69, Art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.: An appeal based on a single ground is inadmissible if the legal argument is manifestly unfounded, as the appellate court may confirm the first-instance penalty without violating the principle of reformatio in peius when justified by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
single ground appeal manifestly unfounded reformatio in peius partial appellate reform inadmissible cassation sentencing equivalence Cassa delle ammende partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCIVERO STEFANIA ANTONELLA nato a BARI il 04/08/1975 DRAGONE ANTONIA nato a BARI il 11/01/1957 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che LUCIVERO STEFANIA ANTONELLA e DRAGONE ANTONIA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata in data 5 ottobre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Sannicandro di Bari il 17 maggio 2022); - che il comune atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 69 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo il diritto vivente, «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.» (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il cons