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Ordinanza — n. 677/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 677/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 677/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTA ROSA nato a BARI il 03/06/1986 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a RUTA ROSA per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 (capo A) e 81, 61 n. 2, 110 e 337 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Polignano a Mare il 30 giugno 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 677/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 (capo A) e 81, 61 n. 2, 110 e 337 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Polignano a Mare il 30 giugno 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Parole chiave

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tentata rapina atti impugnabili pubblica istigazione a delinquere crimine di aggressione furto di lieve entità difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTA ROSA nato a BARI il 03/06/1986 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a RUTA ROSA per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 (capo A) e 81, 61 n. 2, 110 e 337 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Polignano a Mare il 30 giugno 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 - 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I