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Ordinanza — n. 673/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SABINO nato a ATRIPALDA il 08/09/1947 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che ROMANO SABINO ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt.110, 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Atripalda il 23 ottobre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che in data 29 ottobre 2024, il difensore della parte civile, De Laurentiis Giovanni, ha evidenziato ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen. (fatto commesso in Atripalda il 23 ottobre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che in data 29 ottobre 2024, il difensore della parte civile, De Laurentiis Giovanni, ha evidenziato ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato.

Parole chiave

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tentata violenza carnale reati violenti diritto romano violenza domestica risarcimento per atto illecito azione penale privata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SABINO nato a ATRIPALDA il 08/09/1947 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ROMANO SABINO ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt.110, 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Atripalda il 23 ottobre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che in data 29 ottobre 2024, il difensore della parte civile, De Laurentiis Giovanni, ha evidenziato ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa dell'imputato e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio, è manifestamente infondato, posto che il processo di appello si è svolto in una sola udienza, quella del 15 dicembre 2022, oralmente, su richiesta del Procuratore generale, e con la presenza del difensore dell'imputato stesso; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, De Laurentiis Giovanni, per il presente giudizio, che devono essere liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presiden