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Ordinanza — n. 667/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of legal qualification arguments in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence regarding charges of tax fraud and forgery, arguing the legal qualification of the facts was erroneous. The court ruled that by agreeing to the terms with the Prosecutor, the appellant waived the right to contest the legal characterization of the offense in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement on appeal grounds implies a waiver of any further grievances regarding the legal qualification of the facts in the subsequent jurisdictional review, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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waiver of legal qualification settlement agreement waiver inadmissible cassation appeal tax fraud charges procedural waiver rule uso di un documento falso contraffazione di merci ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a PROTA MARCO, imputato dei reati di cui agli artt.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
277196); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 497-bis cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a PROTA MARCO, imputato dei reati di cui agli artt.
art. 497-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA MARCO nato a NAPOLI il 29/04/1987 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a PROTA MARCO, imputato dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata nel quinquennio, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto per come contestatogli ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i