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Ordinanza — n. 666/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal plot unity, citing distinct crime titles and consumption methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible regarding the unity of a criminal plot. The appellant argued for a single criminal intent, but the court found distinct crime titles and heterogeneous consumption methods. Consequently, the court ruled that a unified deliberation was implausible, rejecting the appellant's factual arguments.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 10 c.p.: The unity of a criminal plot requires identical crime titles and consistent consumption methods; distinct elements preclude a single anticipated deliberation.

Parole chiave

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unity of criminal plot distinct crime titles heterogeneous consumption anticipatory deliberation inadmissible appeal criminal intent logical assessment sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.
Art. 10 c.p.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19705/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25285/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gjata Arben nato in ALBANIA il 05/05/1972 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata – anche con riferimento alle sentenze citate in ricorso ai punti 2) e 3) – al rilievo della totale assenza di identità dei titoli di reato e a quello delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi al riscontro di caratteristiche tali da fare ragionevolmente premio su ogni altro diverso elemento e da rendere implausibile l’esistenza di un’anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertivi argomenti in linea di mero fatto;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 666/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI