Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for illegal immigration, citing insufficient evidence of subordinate activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal immigration. The appellant argued that the evidence regarding his subordinate work status was insufficient, but the court found the factual findings adequately supported by the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 12, T.U. imm.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible when the challenged judgment correctly establishes the material facts and the corresponding evidentiary assessment is validly justified, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
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PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19704/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25233/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Semeraro Antonio nato a CEGLIE MESSAPICA il 08/08/1950 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 22, comma 12, T.U. imm.; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il suo terzo motivo appare genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati anche con riferimento alla natura subordinata dell’attività svolta dal soggetto privo di permesso di soggiorno; che il corrispondente apprezzamento probatorio, in sentenza operato, risulta validamente giustificato, mentre le censure opposte dal ricorrente con i motivi primo e secondo assumono significato meramente controvalutativo; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 665/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI