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Ordinanza — n. 663/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special defense counsel as required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense counsel. The appellant, Rosato Antonino, argued for personal representation, but the court noted that the Criminal Procedure Code strictly requires a special defense lawyer for such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Supreme Court must be submitted by a defense lawyer registered on the special roll; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal procedure code special defense counsel inadmissible appeal de plano declaration Cassa delle ammende requisito della firma autografa capacità di stare in giudizio diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19696/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 25011/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rosato Antonino nato a PALERMO il 08/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 663/2025 Roma, lì, 08/01/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI