Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of scientific personality assessment review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the trial court's refusal to grant probation, arguing for discretionary review of the decision. The court rejected these grounds, ruling that the lower court properly exercised its statutory discretion based on insufficient scientific evidence regarding the appellant's past deviant behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 188 c.p.s.; Art. 190 c.p.s.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they challenge the exercise of judicial discretion in granting probation, provided the lower court's decision is adequately motivated by insufficient scientific personality assessment results.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da MONICA BONI - Presidente - Ord. n. sez. 19687/2024 FILIPPO CASA CC - 14/11/2024 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - R.G.N. 24912/2024 RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mancini Valter nato a ROMA il 28/10/1965 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed assorbenti riferimenti alle insufficienti risultanze dell’osservazione scientifica della personalità condotta in istituto di pena, specie in punto di revisione critica del passato deviante;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 661/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI