Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under new procedural code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for the appeal, triggering the new 'concordato' procedure. The appellant argued that the appellate court failed to verify procedural defects or evidence issues, but the court held that such objections are precluded by the waiver. Consequently, the court applied the principle that the appellate judge is not bound to address non-waived grounds when the parties have agreed to a settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of appeal grounds by the accused under the new concordato procedure renders the appeal inadmissible, as the appellate judgment is limited to non-waived issues and the waiver has preclusive effects on the entire proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arena Gaetano nato a CATANIA il 01/11/1992 avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/02/2024 la Corte di appello di Catania rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a Gaetano Arena dal Tribunale di Catania, con sentenza in data 16/05/2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di verificare se sussistessero vizi di forma o addirittura circostanze che potessero condurre a una diversa ricostruzione dei fatti.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l’articolo 599-bis cod. proc. pen. ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova ovvero vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (Sez. 6, n. 35108 dell’8/05/2003, Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione»).
Ed infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01).
5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle