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Ordinanza — n. 519/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for tardy grounds and repetitive arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for two primary reasons: the grounds regarding drug trafficking were a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court, and the claim concerning Article 131-bis of the Penal Code was filed too late. The court emphasized that the lower court correctly analyzed specific behavioral elements proving the drugs were for trafficking rather than personal use, rejecting the appellant's reliance on mere weight. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected by the appellate court without providing specific argumentation, or if new grounds are raised after the deadline for contestation has passed.

Parole chiave

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tardiness of appeal repetitive arguments drug trafficking charges procedural inadmissibility appellate review limits imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
259066), emerge che la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui va annullata la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui va annullata la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R.
articolo 533 cod. pen
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., in relazione all’articolo 73, comma 5, d.P.R.
articolo 131-bis cod. pen
Lamenta, inoltre, violazione dell’articolo 131-bis cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
259066), emerge che la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, Leoncavallo
Sez. 3, n. 11830 del 13/3/2024, Ciarella
Sez. 3, n. 8657 del 15/2/2024, Immobile
Sez. 3, n. 33415 del 19/5/2023, Lazzaro
Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 9028/2014 del 5/11/2013, Carrieri
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Greco Antonio, nato a Rovito il 11/01/1962 avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/06/2023 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza del 10/11/2019, che aveva condannato Antonio Greco in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., in relazione all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non essendo stato rinvenuto nulla da cui potesse inferirsi la destinazione allo spaccio dello stupefacente. Lamenta, inoltre, violazione dell’articolo 131-bis cod. pen..

3. In data 18/10/2024 l’Avv. Carlo Maria Gallo depositava, per l’imputato, memoria con cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La doglianza sul giudizio di colpevolezza costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta con l’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

Nel caso di specie, a pagina 2, la Corte territoriale precisa che il rinvenimento dello stupefacente in tre luoghi distinti (un barattolo consegnato spontaneamente dall’imputato, uno nascosto sotto il materasso e un terzo in sala da pranzo), il quantitativo di stupefacente (da cui erano ricavabili 313 dosi singole) e l’assenza di attività lavorativa dell’imputato, nonché la mancata dimostrazione di uno stato di abituale assunzione, costituiscono elementi che depongono univocamente per la destinazione allo spaccio. Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui va annullata la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R. n. 309 del 1990 che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale (Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01), circostanze debitamente analizzate nel caso di specie.

6. Il motivo relativo alla violazione dell’articolo 131-bis cod. pen. è inammissibile per tardività. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta. La doglianza è quindi tardiva.

7. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f